D. Lgs 231/01
06.86207503 - 06.86207487
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cristo Re in data 17 aprile 2018 ha deliberato l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01.
- Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il Decreto) ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico di società, persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli Enti) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cd. soggetti in posizione apicale), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti (cd. subordinati o subalterni).
- La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella (penale, civile, amministrativa) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, e sorge nel caso in cui sia commesso, nel suo interesse o vantaggio, uno dei reati o illeciti amministrativi indicati nel Decreto.
- In particolare, l’interesse si configura quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, anche se tale obiettivo non è stato, di fatto, conseguito; il vantaggio si realizza quando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito per favorire l’Ente, ha fatto realizzare a quest’ultimo un beneficio di qualsiasi natura.
- La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso.
- La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; ovvero il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
- L’ente non è responsabile se l’autore dell’illecito ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
- Inoltre, la responsabilità è esclusa se l’Ente dimostra di avere adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione dell’illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato commesso nonché adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.
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