Art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – indicazioni operative
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
In presenza di 1 caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
In presenza di 1 solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza. L’eventuale pasto viene consumato ad una distanza raccomandata interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19 dovrà essere informato a mezzo posta elettronica ordinaria e con tempestività.
In presenza di almeno 2 casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
- Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
In presenza di 1 solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; l’eventuale pasto viene consumato ad una distanza raccomandata interpersonale di almeno 2 metri.
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
In presenza di 2 casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
- per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
a) attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
b) misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
- per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
a) attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
b) misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto–sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
La Fondazione Cristo Re, per effetto dell’intervento legislativo, attraverso i propri Delegati e nel rispetto del principio di riservatezza previsto dal proprio Regomaneto GDPR risulta autorizzata a prendere eventualmente conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di Legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.